Statuto ATC Perugia 1
(Approvato nella seduta del
Comitato di Gestione del 10 gennaio 2014 in
vigore dal 10 gennaio 2014)
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
1. Ai sensi della Legge 157/92,
della Legge Regionale 14/94 e successive
modifiche ed integrazioni e del Regolamento
Regionale 06/08 è costituita ai sensi delle
norme di cui al Titolo II capo II del Codice
Civile un'Associazione senza fine di lucro per
la gestione faunistica, ambientale e venatoria
dell'Ambito Territoriale di Caccia PERUGIA 1
denominata "A.T.C. Perugia 1", negli atti
ufficiali e nella corrispondenza potrà essere
altresì utilizzata la denominazione abbreviata:
"A.T.C. PG 1".
2. L'Associazione ha sede in
Perugia, Ponte San Giovanni, Via del Nestore 1
Bis – 06135 Ponte San Giovanni. Su delibera del
Comitato di Gestione essa potrà aprire sedi
amministrative e uffici anche altrove purché
sempre nell'ambito dell'A.T.C.
Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
1. L'Associazione ha come
finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di
Caccia "PERUGIA 1" nonché di ogni attività di
carattere faunistico, ambientale e venatorio nel
territorio dell'A.T.C. comunque connessa alla
gestione programmata della caccia e alla sua
organizzazione secondo i più alti principi di
efficienza, imparzialità, economicità,
condivisione e trasparenza dell’azione
amministrativa delle funzioni ad ogni livello
decisionale esercitate.
2. A tal fine l'Associazione
potrà svolgere tutte le attività previste per
gli organi di gestione dalle norme vigenti in
materia ed in particolare dalla Legge Nazionale
11 febbraio 1992, n. 157 e dalla Legge Regionale
17 maggio 1994, n. 14 nonché dal Regolamento
Regionale del 1 ottobre 2008, n. 6 e loro
successive modificazioni, integrazioni e norme
collegate.
3. Comunque l'Associazione potrà
svolgere e/o partecipare ad ogni attività
connessa con la tutela e conservazione del
territorio e dell'ambiente e con la promozione
degli interessi e della cultura in materia
faunistica, ambientale, venatoria ed agricola.
4. In particolare, oltre a quanto
già stabilito dalle norme che regolano
l'attività e i compiti degli organi di gestione
degli A.T.C. della Regione Umbria,
l'Associazione potrà:
a) promuovere ed organizzare
attività di ricognizione delle risorse
ambientali e della consistenza faunistica;
b) studiare e programmare gli
interventi per il miglioramento degli habitat,
nonché proporre i medesimi interventi agli
organi competenti in relazione al territorio per
qualunque ragione sottratto alla gestione
programmata della caccia;
c) provvedere ad iniziative atte
ad incentivare la collaborazione tra i
cacciatori iscritti all'A.T.C. ed i proprietari
e conduttori di aziende agricole per la ottimale
gestione ambientale e ricostituzione della
presenza faunistica sul territorio, prevedendo
anche sistemi di incentivazione e premialità;
d) proporre eventuali deroghe o
modificazioni delle modalità di prelievo in
relazione a particolari situazioni faunistiche
e/o ambientali;
e) effettuare, anche avvalendosi
della collaborazione di tecnici specializzati,
il monitoraggio del territorio ai fini
dell'individuazione e prevenzione di situazioni
di inquinamento e di rischio ambientale,
elaborando poi organiche proposte operative da
sottoporre alle amministrazioni competenti;
f) organizzare e gestire, anche
in collaborazione con altre organizzazioni,
corsi e seminari di cultura e di aggiornamento
in tema faunistico ed ambientale anche in
riferimento alle tecniche colturali compatibili
con l'ambiente;
g) provvedere all’attribuzione di
incentivi economici ai conduttori dei fondi
rustici ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.14, 11° c., p.ti a), b), c), L. 157/92.
5. Al fine del perseguimento dei
propri scopi istituzionali l'Associazione
collaborerà con tutte le Amministrazioni
Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che
perseguono fini anche parzialmente analoghi.
Potrà inoltre collaborare o avvalersi della
collaborazione di organizzazioni economiche a
fini di lucro.
Art. 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Sono organi
dell'Associazione:
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei revisori
dei conti.
Art. 4 - SOCI
1. I soci si dividono in quattro
categorie: cacciatori, agricoltori,
ambientalisti, Enti locali.
2. Possono essere soci
esclusivamente Associazioni ed Enti pubblici che
rispondano per ciascuna categoria ai seguenti
requisiti:
a) Cacciatori: le associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale che
siano presenti in forma organizzata sul
territorio dell'A.T.C.;
b) Agricoltori: le strutture
locali sul territorio dell'A.T.C. delle
organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) Ambientalisti: le associazioni
di protezione ambientale che partecipano al
Consiglio Nazionale per l'Ambiente, che siano
presenti in forma organizzata sul territorio
dell'A.T.C.;
d) Enti Locali: la Provincia, i
Comuni e le Comunità Montane o da chi per legge
o regolamento ne continua gli scopi e/o le
funzioni, nel cui territorio insiste l'A.T.C.
Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE -
NOMINA
COMPOSIZIONE
DURATA E CONVOCAZIONE
1.
La Provincia competente provvede
alla costituzione ed alla nomina dei componenti
del Comitato.
2.
Il Comitato è un organismo
associativo privato, che non ha fini di lucro, a
cui è affidata la gestione dell’A.T.C.
3.
Il Comitato si configura come
organismo rappresentativo organizzato in forma
di Associazione privata di secondo grado,
formato dalla Provincia interessata per
territorio, dalle associazioni agricole,
venatorie e di protezione ambientale.
4.
Al Comitato è riconosciuta la
personalità giuridica ai sensi della normativa
vigente, per la rilevanza di interesse pubblico
dei compiti assegnati.
5.
Il Comitato di Gestione è
composto da 20 membri di cui:
a) sei designati dalle strutture
locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
b) sei designati dalle
associazioni venatorie maggiormente
rappresentative riconosciute a livello nazionale
ove presenti in forma organizzata sul territorio
dell’A.T.C. Perugia 1, secondo criteri di
proporzionalità rispetto al numero di iscritti a
livello di A.T.C. Perugia 1. In particolare, nel
rispetto dei criteri di proporzionalità i membri
entro 30 giorni dalla scadenza del mandato sono
designati dalle stesse Associazioni, con le
seguenti modalità:
- due membri per un numero di
iscritti superiore a quattromila;
- un membro per un numero di
iscritti fino a quattromila;
c) quattro designati dalle
associazioni di protezione ambientale
maggiormente rappresentative tra quelle presenti
nel consiglio nazionale per l’ambiente e
presenti in forma organizzata e attiva nel
territorio dell’A.T.C.
d) quattro in rappresentanza
degli enti locali, di cui due designati dalla
Provincia competente per territorio, uno
designato dall’UNCEM, o da chi per legge o
regolamento ne continua gli scopi e/o le
funzioni uno designato dall’ANCI.
5.bis I componenti del Comitato
all’atto della nomina e per tutta la
sua durata, assumono la
qualifica di «Componente o
Consigliere di Ambito Territoriale di Caccia»;
tale qualifica,
anche in forma
abbreviata purché inequivoca, insieme a quella
di Presidente, Coodinatore di
Commissione permanente o
temporanea, deve essere utilizzata negli atti in
cui assuma
rilievo la funzione
esercitata o quando, in funzione di quella, si
agisce.
5.ter Non appena nominati e
comunque entro la prima seduta d’insediamento, i
componenti del Comitato, forniscono all’A.T.C.:
a) generalità, residenza ed
indirizzo;
b) indirizzo di posta elettronica
certificata;
c) numero di telefono, fax,
e-mail;
d) dichiarazione sostitutiva di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di
ineleggibilità previste dall’art.7 dello Statuto
dell’A.T.C.
6. Il Comitato resta in carica
quattro anni e viene rinnovato entro 60 giorni
dalla scadenza del mandato.
7. I componenti del
Comitato al termine del mandato possono
essere riconfermati.
8. I membri del Comitato che
siano venuti meno nel corso dell'incarico sono
sostituiti dal Presidente della Provincia con
altri delegati designati dai medesimi soci. I
membri così nominati restano in carica per la
residua durata del Comitato. Se il membro
decaduto appartiene all'Ufficio di Presidenza,
lo stesso Ufficio di Presidenza provvederà a
formulare la proposta di sostituzione che verrà
sottoposta all'approvazione del Comitato.
9. Per la partecipazione alle
riunioni del Comitato di Gestione o delle
Commissioni, ai componenti è corrisposto un
gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché
il rimborso delle spese, debitamente
documentate, anche in caso di svolgimento di
missione.
9.bis I trattamenti economici di
cui al comma precedente non possono essere tra
loro cumulati nella stessa giornata.
10. L’ammontare del gettone di
presenza e i criteri per il rimborso delle spese
sostenute sono stabilite con atto della Giunta
regionale.
11. Il Comitato si riunisce su
convocazione del Presidente recante l’ordine del
giorno.
12. Il Presidente convoca il
Comitato almeno otto volte l’anno o ogni
qualvolta venga richiesto da almeno un quarto
dei componenti il Comitato stesso.
13. La convocazione può essere
effettuata per lettera, telegramma, fax,
fonogramma o posta elettronica certificata con
preavviso di almeno giorni sette sulla data
della riunione. Tuttavia, in casi di urgenza,
evidenziata nell’avviso di convocazione il
preavviso può essere ridotto a giorni due.
14. Le riunioni del Comitato
sono valide con la presenza della maggioranza
relativa dei membri nominati in prima
convocazione e con la presenza di almeno sette
membri in seconda convocazione.
15. Le decisioni sono valide se
adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti votanti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede. Le
astensioni non vengono computate tra i voti
validi.
16. Le riunioni del Comitato,
dell’Ufficio di Presidenza nonché delle
Commissioni permanenti sono verbalizzate. La
presenza dei componenti è comprovata mediante
sottoscrizione del registro delle presenze
delle sedute del Comitato di Gestione o
dell’Ufficio di Presidenza, negli altri casi
mediante sottoscrizione del verbale. Il
successivo allontanamento di alcuno dei
componenti, risultante a verbale, non inficia la
validità della seduta. Le funzioni di segretario
verbalizzante delle riunioni del Comitato e
dell’Ufficio di Presidenza sono svolte da
persona individuata dal Presidente tra i
componenti del Comitato, dell’Ufficio di
Presidenza o tra i dipendenti dell’A.T.C.
Per le Commissioni
Permanenti le funzioni di segretario
verbalizzante delle riunioni sono svolte da
persona individuata dal Coordinatore tra i
membri nominati nella Commissione nonché tra i
dipendenti dell’A.T.C.
Art.5-bis VERBALIZZAZIONE DELLE
RIUNIONI
1. Ove non si provveda mediante
fono o video registrazione e successiva
trascrizione, la verbalizzazione è svolta con
mezzi di dattilografia elettronica o meccanica
oppure a mano; in ogni caso in forma riassuntiva
salvo che l’interessato non voglia far
trascrivere le parole specifiche o già
predisposte su apposito documento da allegare al
verbale.
2. Alla fine di ogni seduta
collegiale, il verbale, previa rilettura, è
sottoscritto a pena di nullità da chi la
presiede e dal segretario verbalizzante e, per
presa visione, da ogni partecipante la seduta.
Tale verbale costituirà l’originale di ogni
deliberazione e, nel mentre potrà, senza
formalità, essere rilasciato in copia ai
presenti, lo stesso dovrà essere successivamente
trascritto in un separato registro che conterrà
in ordine cronologico, tutti i provvedimenti
emessi dall’Ente anche ai fini della
trasmissione alla Provincia competente ai sensi
dell’art. 30 del Regolamento Regionale 1 ottobre
2008 n. 6.
Art. 6 – COMPITI DEL COMITATO DI
GESTIONE
Il Comitato di Gestione svolge
nel rispetto dei compiti ed indirizzi
assegnatigli da leggi e regolamenti, le seguenti
attività:
1. Decide, su domanda, in ordine
all’accesso dei cacciatori che hanno avanzato
domanda nell’ambito di competenza;
2. Propone alla Provincia
competente, il programma di gestione annuale del
territorio a caccia programmata, comprendente:
a) i progetti per promuovere e
organizzare le attività di ricognizione delle
risorse ambientali e della consistenza
faunistica dell’ambito;
b) gli interventi di
miglioramento degli habitat;
c) le immissioni di selvaggina;
d) la determinazione quantitativa
del prelievo venatorio ammissibile;
e) i criteri per l’assegnazione
dei settori di caccia al cinghiale, ad
integrazione di quanto già previsto dal
Regolamento Regionale 30 novembre 1999, n. 34 e
sue successive modificazioni ed integrazioni e
dell’apposito regolamento interno dell’A.T.C.,
assicurando che la prolungata o eccessiva durata
delle funzioni esercitate dai referenti locali
nominati dall’A.T.C. – salva la facoltà
discrezionale della loro nomina o revoca - non
vada a discapito dell’efficienza ed efficacia
dell’azione gestionale dell’A.T.C. e,
soprattutto, dell’imparzialità della loro
azione;
f) i criteri per l’iscrizione dei
selecontrollori ai distretti per la caccia di
selezione cervidi e bovidi ad integrazione di
quanto già previsto dal Regolamento Regionale 27
luglio 1999, n. 23 e dall’apposito regolamento
interno dell’A.T.C. assicurando che la
prolungata o eccessiva durata delle funzioni
esercitate dai referenti locali nominati
dall’A.T.C. – salva la facoltà discrezionale
della loro nomina o revoca - non vada a
discapito dell’efficienza ed efficacia
dell’azione gestionale dell’A.T.C. e,
soprattutto, dell’imparzialità della loro
azione.
g) l’assegnazione ad ogni
distretto di un numero massimo di cacciatori
abilitati alla caccia di selezione a cervidi e
bovidi che sia adeguato e proporzionale rispetto
al territorio, tenendo conto delle
caratteristiche morfologiche e vegetazionali
dello stesso, considerando anche, il rapporto
tra area boscata ed aree scoperte e quant’altro
eventualmente specificato nell’apposito
regolamento; gli stessi cacciatori devono essere
iscritti in apposito elenco provinciale nonché
con residenza venatoria nell’A.T.C. ripartendo,
fra questi, i capi abbattibili, cosi come
individuati nei piani di prelievo, provvedendo
alla formulazione di graduatorie sulla base
della partecipazione alle fasi di gestione e del
comportamento tenuto in occasione della stagione
venatoria precedente;
h) le eventuali limitazioni e
azioni di razionalizzazione del prelievo
venatorio per forme di caccia specifiche;
i) il programma di attribuzione
di incentivi economici ai proprietari o
conduttori di fondi rustici per quanto attiene
alle coltivazioni per l’alimentazione della
fauna selvatica, per il ripristino di zone umide
e fossati, per la differenziazione delle
colture, per l’impianto di siepi, cespugli e
alberature, per l’adozione di tecniche colturali
e attrezzature atte a salvaguardare nidi e
riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni
altro intervento rivolto all’incremento e alla
salvaguardia della fauna selvatica;
j) i progetti e tutte le attività
connesse e strumentali per la prevenzione dei
danni alle colture agricole;
k) le modalità e le forme di
conduzione delle zone di ripopolamento e cattura
affidate in gestione.
3. Esprime parere obbligatorio
sulle proposte di piano faunistico venatorio
provinciale, può avanzare richieste di modifiche
o integrazioni al piano stesso.
4. Provvede all’accertamento dei
danni arrecati alle produzioni agricole dalla
fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività
venatoria ed all’erogazione di contributi per il
risarcimento e per interventi tesi alla
prevenzione degli stessi, con le modalità
stabilite dalla Legge Regionale n. 17 del 29
luglio 2009, (Norme per l’attuazione del Fondo
regionale per la prevenzione ed il risarcimento
dei danni arrecati alla produzione agricola
dalla fauna selvatica ed inselvatichita e
dall’attività venatoria) e successive modifiche
ed integrazioni.
5. Delibera le eventuali
modifiche allo Statuto, con la maggioranza
assoluta rapportata al numero dei membri
previsto dall’art. 4 comma 2 del RR 6/2008. sia
in prima che seconda convocazione.
6. Approva il bilancio di
previsione annuale e il conto consuntivo.
7. Stabilisce le modalità di
partecipazione, anche economica, dei cacciatori
alla gestione dell’A.T.C. nei limiti previsti
dall’articolo 11, comma 6 della L.R. 14/1994 e
successive modifiche. La quota versata all’A.T.C.
scade con la fine della stagione venatoria, da
comunque diritto all’addestramento e
all’allenamento dei cani fino all’apertura della
successiva stagione venatoria.
8. Promuove e organizza sul
proprio territorio manifestazioni e attività di
interesse venatorio.
9. Adotta, il piano annuale di
gestione della specie cinghiale finalizzato al
raggiungimento e al mantenimento di una presenza
delle popolazioni di cinghiale compatibile con
le esigenze di salvaguardia delle colture
agricole, dell’ambiente e della fauna, anche in
applicazione dell’art. 19 della L. 157/1992.
10. Redige per ogni specie
(capriolo e daino) per sesso e classi di età
piani di prelievo annuali nel rispetto delle
finalità di cui all’art.1 del R.R. 27 luglio
1999, n. 23 che dovranno essere inviati alla
Provincia la quale provvederà alla loro
approvazione.
11. Può avvalersi di tecnici
esperti per la elaborazione e
l’attuazione dei programmi
e delle attività relative alla caccia.
12. Può delegare ai propri
componenti l’esecuzioni di specifiche
attività e lo studio di determinate
problematiche e ciò in via generale o di volta
in volta tramite commissioni.
13. Per lo svolgimento delle
proprie funzioni, il Comitato può attivarsi
attraverso regolamenti interni, nonché contratti
di ogni genere, per organizzare qualunque tipo
di attività da svolgersi in materia faunistico -
venatoria e ambientale.
14. Cura, eventualmente, anche in
sinergia con altri soggetti pubblici o privati
di adeguata capacità, la prima formazione,
l’aggiornamento e la formazione continua delle
figure dei collaboratori e/o referenti locali
dell’A.T.C. nelle forme di caccia che, per
l’attività gestionale, necessitino di tali
figure.
15. Cura, eventualmente, anche in
sinergia con altri soggetti pubblici o privati
di adeguata capacità, l’istruzione dei
cacciatori per quelle forme di caccia che, per
la loro natura estremamente tecnica o, per la
difficoltà della specie insidiata, necessitino
della conoscenza di particolari tecniche e/o
conoscenze.
16. Per l’attuazione delle
finalità di cui ai precedenti commi 14 e 15 del
presente articolo, l’A.T.C. può chiedere a
coloro che frequentino tali corsi la
partecipazione economica limitatamente al
rimborso totale o parziale dei costi necessari
all’attivazione degli stessi (L.R. 4 aprile 2012
n. 7 art. 24).
17. L’A.T.C. introduce tra i
propri obiettivi primari, in stretta connessione
con le finalità pubbliche perseguite dalle leggi
dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali,
elevazione degli standard minimi di
comportamento propri di una moderna cultura
ambientale, tra i cacciatori iscritti
all’A.T.C., promuovendo le attività di varia
natura che assicurino il raggiungimento di tali
finalità delle quali, quello relativo alla
definitiva integrazione nel tessuto sociale come
rispettosi e sicuri fruitori di uno dei beni,
quello faunistico, considerato patrimonio
indisponibile dell’intera comunità, rappresenta
uno dei principali.
18. Per il proprio funzionamento
il Comitato di Gestione può stipulare
convenzioni oltre che con la Regione e la
Provincia anche con l’ARUSIA, l’Agenzia
Forestale e/o con tecnici faunistici in possesso
di apposita qualificazione rilasciata da
istituti universitari, enti pubblici e l’ISPRA
al fine di acquisire le necessarie competenze
tecnico – scientifiche (ai sensi del R.R. 6/2008
art. 6 comma 2).
19. Al fine di favorire la
reintroduzione della piccola selvaggina
stanziale, tenuto conto delle particolari
vocazioni faunistiche, promuove la realizzazione
di zone di rispetto venatorio e ne propone
l’istituzione alla Provincia o ente preposti
cercando la collaborazione dei proprietari e dei
conduttori di fondi rustici per realizzare opere
di miglioramento ambientale ed azioni di
incremento e salvaguardia della fauna selvatica.
Art. 7- INELEGGIBILITA' E
DECADENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI
GESTIONE
1. Non possono essere nominati
componenti del Comitato di Gestione, e se
nominati decadono dall'incarico, persone
condannate a seguito di sentenza passata in
giudicato per fatti comportanti l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati societari e per
reati in materia venatoria ed ambientale, anche
contravvenzionali, purché sia per essi prevista
la sanzione penale dell'arresto.
2. L'ineleggibilità viene meno
decorsi 5 anni dalla condanna.
3. I componenti del Comitato
decadono per le seguenti cause:
a) a seguito di tre assenze
consecutive alle sedute del Comitato, senza
giustificato motivo;
b) per gravi o ripetute
inadempienze o irregolarità nello svolgimento
dei compiti connessi all’incarico.
4. Qualora i soggetti di cui
all’articolo 6 del comma 3, revochino con
provvedimento formale le designazioni dei propri
rappresentanti in seno al Comitato, gli stessi
decadono dalla carica con effetto dalla data di
notifica e/o formale comunicazione alla
Provincia competente.
5. Le cause di decadenza sono
accertate dalla Provincia che provvede alla
sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità
di funzionamento la Provincia stabilisce la
decadenza del Comitato e provvede, in via
sostitutiva, alla gestione dell’A.T.C. fino alla
sua nuova costituzione affidando, di norma, la
gestione amministrativa ordinaria all’Ufficio di
Presidenza.
Il componente del Comitato
dichiarato decaduto non può essere nuovamente
nominato.
6. I Comitati interessati
decadono in caso di adozione da parte della
Regione di provvedimenti di nuova ripartizione
del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi
rettifiche di confine. La decadenza è dichiarata
dalla Provincia competente previa comunicazione
del Servizio Regionale competente.
ART.7-BIS INCOMPATIBILITÀ
1. I membri del Comitato non
possono ricoprire contemporaneamente la funzione
di membro e nello stesso tempo di Direttore
tecnico o funzione equivalente e/o firmatario
della Convenzione per la gestione della Zona di
Ripopolamento e Cattura che l’A.T.C. gestisce per
delega dalla Provincia.
2. Allo stesso modo non può
ricoprire la funzione di Referente Locale
nell’ambito della gestione faunistica
venatoria dei cervidi e bovidi, né quella di
referente locale per la gestione venatoria del
Cinghiale, salvo che il Comitato, in
considerazione delle peculiarità della figure
gestionali suddette, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, non rilasci eccezionalmente una
speciale deroga all’uopo.
3. Coloro che, alla data di
entrata in vigore del presente Statuto, si
trovino nelle condizioni indicate nei commi
precedenti devono optare per la scelta di una
delle funzioni con dichiarazione scritta da
trasmettere all’A.T.C. entro trenta giorni; in
difetto della dichiarazione di scelta, cessano
automaticamente dalle funzioni incompatibili con
quella di membro del Comitato, rimanendo
titolari solo di quest’ultima.
4. L’avvenuta decadenza si
trasmette agli atti dipendenti dalla funzione
incompatibile.
Art. 8 - IL COMITATO DI GESTIONE
- POTERI
1. Il Comitato di Gestione
esercita tutti i poteri che le norme
statali o regionali o il
presente statuto espressamente non devolvono ad
altri organi. In particolare, oltre a quanto
previsto dall'art. 14, comma 11, della legge
11.01.1992 n. 157 e dal Regolamento Regionale
del 1 ottobre 2008, n. 6, tale organo:
a) elegge il Presidente ed i
componenti dell'Ufficio di Presidenza e tra
questi individua il componente dell’Ufficio di
Presidenza più anziano di età per lo svolgimento
delle funzioni vicarie di Presidente quando
questi, ai sensi dell’art.8 comma 5° del R.R. 1
ottobre 2008 n. 6, è assente o impedito;
b) nomina i componenti del
Collegio dei Revisori dei conti;
c) approva il bilancio preventivo
entro il 30 novembre e lo invia alla Provincia;
d) approva il bilancio consuntivo
entro il 31 marzo dell’anno successivo
all’esercizio, corredato della relazione del
Collegio dei Revisore dei Conti;
e) stabilisce, ogni qualvolta lo
ritiene necessario, forme di consultazione per i
cacciatori iscritti all’A.T.C.;
f) individua forme di
volontariato tra i cacciatori iscritti
all’A.T.C., ai fini della collaborazione nella
gestione della fauna e dell’ambiente sia in
territorio a caccia programmata, sia in ambiti
protetti;
g) instaura e risolve i rapporti
di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione professionale che risultino
indispensabili per il funzionamento dell'A.T.C.;
h) tiene i rapporti con gli altri
A.T.C., anche al di fuori della Regione,
cercando di sviluppare con essi ogni utile forma
di collaborazione e di sinergia, laddove tale
funzione non venga assunta da un Consorzio fra
gli A.T.C. a livello regionale o provinciale;
i) tiene i rapporti con gli
Organi regionali e provinciali, nonché con
l'eventuale Consorzio tra A.T.C.;
j) avanza ai competenti organi
regionali e provinciali proposte e richieste in
materia faunistica, venatoria e ambientale che
riguardino il territorio dell'A.T.C.;
k) prende tutti i provvedimenti
in materia faunistica, venatoria e ambientale
che siano di competenza dell'organo di gestione
dell'A.T.C.;
l) promuove e organizza le
iniziative promozionali, culturali e di studio e
ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e
privati;
m) stabilisce le regole per
l'impiego del lavoro volontario e ne disciplina
le forme;
n) stipula convenzioni con
organizzazioni socie dell'A.T.C. per la
realizzazione degli obiettivi della gestione del
territorio a fini faunistici (Oasi, Z.R.C.,
Centri pubblici, ecc...);
o) svolge i compiti che le norme
europee, nazionali, regionali e provinciali
attribuiscono all'A.T.C.;
p) nomina, per il perseguimento
delle finalità istituzionali, da un minimo di
tre ad un massimo di cinque Commissioni
permanenti ed i relativi coordinatori con
funzioni di consultazione, preparazione e studio
oltre a Commissioni provvisorie e straordinarie.
Art. 8–BIS ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO
DELLE
COMMISSIONI PERMANENTI
1. Le Commissioni permanenti
nominate ad inizio mandato dal Comitato sono:
a) Commissione per le Zone di
Ripopolamento e Cattura,
Selvaggina, Aree di Rispetto,
Specie problematiche o
opportuniste;
b) Commissione agricoltura;
c) Commissione gestione
cinghiale;
d) Commissione cervidi e bovidi;
e) Commissione per la
valorizzazione degli habitat naturali e
lo sviluppo della cultura
ambientale.
2. L’elezione delle commissioni e
del suo Coordinatore avviene con le forme
previste per la nomina dell’Ufficio di
Presidenza, senza «commissione elettorale» ed a
scrutinio palese e, possibilmente, tra le
persone in possesso di specifiche
professionalità, esperienza, ed inclinazioni.
3. La Commissione permanente è
diretta da un Coordinatore ed è composta oltre
che dallo stesso da un massimo di ulteriori
quattro membri.
4. La Commissione svolge il suo
incarico su mandato specifico del Comitato e/o
dell'Ufficio di Presidenza nei tempi e modi da
essi stabiliti. Al di fuori delle suddette
modalità, le riunioni della Commissione non
danno diritto al compenso di cui all'art.5 comma
5 del R.R. 6/2008.
5. Le riunioni delle Commissioni
sono indette dal Coordinatore che provvede a
darne avviso senza formalità ai suoi componenti
ed alla segreteria dell' A.T.C.
6. Alle riunioni delle
Commissioni possono partecipare, previa
richiesta all’Ufficio di Presidenza senza
gettone di presenza, tutti gli altri membri del
Comitato.
7. Alle commissioni permanenti e
straordinarie possono essere invitati anche
soggetti esterni al Comitato, ed aventi lo scopo
di analizzare le diverse problematiche della
gestione e di svolgere le attività propedeutiche
alle sedute ed alle decisioni del Comitato.
8. I membri dell’Ufficio di
Presidenza possono partecipare a tutte le
commissioni permanenti ma non possono essere
nominati all’interno delle stesse.
Art. 9 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal
Comitato nel suo seno a scrutinio segreto ed è
richiesta la maggioranza dei due terzi dei
componenti del Comitato.
2. In caso di mancata elezione
entro quarantacinque giorni dall’insediamento
del Comitato, il Presidente della Provincia
provvede in via sostitutiva alla nomina del
Presidente.
3. Il Presidente dura in carica
quattro anni e alla scadenza del primo mandato
può essere confermato una sola volta.
4. Il Presidente ha la
rappresentanza legale del Comitato di
fronte a terzi e in
giudizio.
5. Il Presidente convoca e
presiede l’Ufficio di Presidenza ed il Comitato
di Gestione.
6. Il Presidente provvede alla
redazione dell’ordine del giorno
delle sedute tenendo conto
delle proposte dei componenti e
ne cura l’inoltro agli altri
membri.
7. Il Presidente dell’A.T.C. ha
diritto alla corresponsione di un compenso
mensile fissato dalla Giunta Regionale con
l’atto di cui all’art. 5, comma 5 R.R. 6/08. Il
compenso mensile non è cumulabile con il gettone
di presenza.
8. In caso di assenza o assoluto
impedimento le funzioni di Presidente sono
svolte dal componente dell’Ufficio di Presidenza
più anziano di età con le modalità di cui al
successivo articolo 9-bis.
Art. 9-BIS DELLE FUNZIONI VICARIE
DI PRESIDENTE
1.
Ai sensi dell’art. 8 comma 5° del
Regolamento Regionale 1 ottobre
2008, n. 6 in caso di assenza o impedimento, le
funzioni di Presidente sono svolte dal
componente dell'Ufficio di Presidenza più
anziano d'età individuato dal Comitato di
Gestione. L’esercizio del suo mandato, qualora
non sia possibile acquisire il consenso
espresso del Presidente, deve essere, a pena
di nullità insanabile, preceduto
dall’accertamento dell’assenza o dell’assoluto
impedimento del Presidente, da un’apposita
deliberazione del Comitato di Gestione che
indica le ragioni ed il tempo strettamente
necessario dell’esercizio della funzione
vicaria.
2. La spendita della funzione
deve, a pena di nullità insanabile,
essere preceduta
dall’affermazione della propria funzione
vicaria.
3. Per singoli casi di mera
rappresentanza, il Presidente può
rilasciare delega ad un
membro del Comitato.
Art. 10 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA
1. Il Comitato di Gestione elegge
nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza che
resta in carica per quattro anni e rappresenta
l’organo esecutivo del Comitato di Gestione. E’
formato da tre membri oltre al Presidente.
2. E' altresì demandata
all'Ufficio di Presidenza la cura, l'attuazione
ed il coordinamento degli atti correnti adottati
nei settori tecnico ed amministrativo, nonché
dai provvedimenti urgenti che sono portati, a
cura del Presidente, a ratifica del Comitato. Ad
esso spetta, altresì, la predisposizione del
bilancio preventivo e conto consuntivo.
3. L'elezione dei componenti
dell'Ufficio di Presidenza avviene a maggioranza
semplice dei votanti senza contare gli astenuti
ed a scrutinio segreto; ciascun votante può
esprimere non più di tre preferenze.
3.bis Nella stessa seduta è
possibile effettuare più scrutini successivi,
anche limitati a coloro che non abbiano
raggiunto la maggioranza necessaria nei
precedenti scrutini, finché non venga
raggiunto il numero necessario dei componenti
l’Ufficio di Presidenza. Dopo la terza
votazione che non abbia completato il
numero dei componenti, in deroga alle modalità
di cui al comma tre, è considerato eletto chi
avrà ottenuto la cifra più alta fino al
completamento, per singola votazione, del
numero totale dei componenti da eleggere, fermo
restando, in ogni caso, lo scrutinio
segreto.
4. L’Ufficio di Presidenza
delibera a maggioranza ed in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
5. Oltre ai 4 membri effettivi,
partecipano alle sedute dell'Ufficio di
Presidenza, senza diritto di voto, i
coordinatori delle Commissioni permanenti
nominati dal Comitato all’inizio del suo mandato
riferendo sui lavori delle Commissioni stesse.
6. Durante il tempo intercorrente
tra la nomina del Presidente e la nomina
dell’Ufficio di Presidenza, i poteri di questi,
sono svolti in via sostitutiva e provvisoria,
dal Presidente limitatamente al compimento degli
atti urgenti ed indifferibili.
Art. 11 - IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
1. Il Comitato di Gestione nomina
il Collegio dei Revisori dei conti composto da
tre membri iscritti al Registro dei revisori
contabili, di cui il Presidente è designato
dalla Provincia di Perugia.
2. Il Collegio dei revisori dei
conti resta in carica quattro anni e decade alla
scadenza del Comitato di Gestione. I componenti
possono essere riconfermati una sola volta.
3. I componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti possono essere revocati in
caso di assenza a più di due sedute consecutive,
senza giustificato motivo.
4. Il Collegio dei Revisori dei
Conti esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell’A.T.C.
5. Assiste alle sedute del
Comitato di Gestione, senza diritto di voto, e
solleva eventuali eccezioni di illegittimità in
ordine alle disposizioni emanate dagli organi
competenti;
6. Controlla, quando lo ritiene
opportuno, ma almeno ogni tre mesi, la gestione
economica e finanziaria, facendo ciò risultare
da apposito verbale;
7. Esamina il bilancio preventivo
ed il bilancio consuntivo prima della loro
presentazione per l’approvazione da parte del
Comitato di Gestione, al quale fa conoscere il
proprio parere con apposita relazione.
8. Il Collegio ha, in ogni
momento, libero accesso a tutti gli atti e
documenti dell’A.T.C. per il riscontro
dell’osservanza delle norme di legge e dello
Statuto.
Art. 12- CONTROLLO DEGLI ATTI E
POTERE SOSTITUTIVO
1. Gli atti deliberativi del
Comitato, previa archiviazione analogica e
digitale vengono inviati in copia conforme entro
trenta giorni dalla adozione alla Provincia
competente.
1.bis La trasmissione degli atti
di cui al precedente comma si considera
soddisfatta anche in via telematica.
1.ter Di regola quanto trasmesso
lo è nella forma corrispondente a quanto
trascritto nel registro di cui all’art.5-ter del
presente Statuto salvo che motivi di urgenza,
non consiglino la anticipata trasmissione anche
dell’originale di seduta.
2. La Provincia verifica la
corrispondenza con le finalità e le previsioni
con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
3. In caso di non corrispondenza
degli atti con il Piano Faunistico Venatorio
Provinciale, la Provincia entro 15 giorni li
rinvia al Comitato che provvede ad annullarli o
ad apportare le opportune modifiche.
4. In caso di inadempienza da
parte dell’A.T.C., la Provincia attua il potere
sostitutivo.
Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E
DOTAZIONE FINANZIARIA
1. L'esercizio sociale inizia il
primo gennaio di ciascun anno e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio consuntivo è
redatto secondo il principio della competenza.
3. Il fondo di dotazione
finanziaria del Comitato di Gestione è composto
da:
a) quote versate dai cacciatori
iscritti all’A.T.C. ed altre forme contributive;
b) finanziamento erogato dalla
Provincia, ai sensi dell’art. 2 comma 1 Legge
Regionale n. 37 del 24/12/2007;
c) eventuali fondi erogati dalla
Provincia e dalla Regione per la realizzazione
dei progetti di cui all’art. 29 Regolamento
Regionale 6/08;
d) fondi erogati dagli enti
competenti in riferimento alla L.R. 29 luglio
2009, n. 17 per il risarcimento dei danni
arrecati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica e dall’esercizio venatorio e per la
prevenzione degli stessi.
e) eventuali fondi per progetti
erogati dalla Comunità Europea o altri Enti.
Art. 14 – BILANCIO DI PREVISIONE
1. L’Ufficio di Presidenza redige
il bilancio di previsione con le modalità
previste dall’art. 18 del R.R. n. 6 del 1
ottobre 2008 ed acquisito il parere del Collegio
dei Revisori dei Conti lo propone al Comitato di
Gestione.
2. Copia integrale del bilancio
di previsione annuale e del parere del Collegio
dei Revisori dei Conti rimangono depositati
presso l’A.T.C. per la visione da parte dei
membri del Comitato di Gestione.
3. Il Comitato di Gestione
approva il bilancio preventivo annuale e lo
trasmette alla Provincia entro il 30 Novembre di
ogni anno.
4. Nessuna spesa fuori bilancio
può essere assunta senza preventiva apposita
deliberazione del Comitato o dell’Ufficio di
Presidenza.
Art. 15 – BILANCIO CONSUNTIVO
1. L’Ufficio di Presidenza redige
il bilancio consuntivo con le modalità previste
dall’art. 31 del R.R. n. 6 del 1 ottobre 2008 e
previa approvazione da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti lo propone al Comitato di
Gestione.
2.
Copia integrale del bilancio
consuntivo e della relazione
del Collegio dei Revisori dei
Conti rimangono depositati
presso l’A.T.C. per la visione
da parte dei membri del
Comitato di Gestione.
3.
Il Comitato di Gestione approva
il bilancio consuntivo
dell’anno precedente entro
il 31 marzo dell’anno
successivo.
4. Il bilancio consuntivo non
deve chiudere in perdita. Ove ciò accadesse
per sopravvenienze passive e/o spese impreviste
intervenute nel corso dell'esercizio, il
bilancio preventivo dell'esercizio successivo
dovrà prevederne l'integrale ripianamento.
5. Eventuali utili andranno
accantonati in apposita riserva.
Art. 16 – PERSONALE
1. Il Comitato stabilisce la
dotazione organica del personale necessaria ad
assicurare lo svolgimento delle funzioni
tecniche ed amministrative di competenza e la
sottopone all’approvazione della Provincia.
2. La Provincia o altri Enti
locali il cui territorio ricade in quello
gestito dall’A.T.C., forniscono il personale
tecnico e amministrativo previsto nella
dotazione organica di cui al comma 1, in
possesso dei requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per lo svolgimento delle
attività proprie degli A.T.C.
3. Il Comitato dell’A.T.C. non
può instaurare rapporti di lavoro con soggetti
diversi da quelli in servizio alla data di
entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6
del 1 ottobre 2008.
Art. 17 – DOCUMENTAZIONE -
ACCESSO AGLI ATTI
1. Tutti gli atti e la
documentazione relativa sono sempre a
disposizione dei componenti il Comitato di
Gestione e dei membri del Collegio dei Revisori
dei Conti. Essi potranno ottenerne copia previa
richiesta scritta.
2. Tutti gli altri interessati
dovranno osservare le prescrizioni in materia di
accesso prescritte dagli artt. 22 e segg.ti
della Legge 7.08.1990 n° 241.
3. Il costo delle copie
rilasciate a privati è pari a quello disposto
dall’amministrazione provinciale per analoghi
atti ed è riscosso in via breve dalla segreteria
dell’A.T.C.; tali fondi fanno parte integrante
del patrimonio mobiliare dell’A.T.C.
4. È fatta salva l’applicazione
delle norme di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33.
ART.17–BIS AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
1. L’A.T.C. applica, in quanto
compatibili, i principi e le direttive di cui al
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) in quanto che, gli
stessi, sono considerati parte integrante degli
scopi dell’A.T.C..
2. A tal fine l’A.T.C. dispone
di apposita sezione nel proprio sito web
istituzionale denominata «Decreto legislativo
33/2013 - Amministrazione trasparente» secondo
le prescrizioni di cui all’Allegato della Legge
citata.
3. Il Comitato nomina tra i
suoi dipendenti, collaboratori o componenti il
«Responsabile per la trasparenza» per
l’attuazione delle prescrizioni della Legge.
Art. 18 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento
l’intero patrimonio dell’associazione
andrà devoluto ad associazioni
e/o enti aventi finalità analoghe,
salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 19 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel
presente statuto si rinvia alle normative
vigenti in materia e Regolamenti interni A.T.C.
Perugia 1.
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