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Ambito

Territoriale

di Caccia

PERUGIA 1

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Statuto ATC Perugia 1

 

 

 

(Approvato nella seduta del Comitato di Gestione del 10 gennaio 2014 in vigore dal 10 gennaio 2014)

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.  Ai sensi della Legge 157/92, della Legge Regionale 14/94 e successive  modifiche ed integrazioni e del Regolamento Regionale 06/08 è costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II capo II del Codice Civile un'Associazione senza fine di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia PERUGIA 1 denominata "A.T.C. Perugia 1", negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata: "A.T.C. PG 1".

2.   L'Associazione ha sede in Perugia, Ponte San Giovanni, Via del Nestore 1 Bis – 06135 Ponte San Giovanni. Su delibera del Comitato di Gestione essa potrà aprire sedi amministrative e uffici anche altrove purché sempre nell'ambito dell'A.T.C.

 

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1.  L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "PERUGIA 1" nonché di ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C. comunque connessa alla gestione programmata della caccia e alla sua organizzazione secondo i più alti principi di efficienza, imparzialità, economicità, condivisione e trasparenza dell’azione amministrativa delle funzioni ad ogni livello decisionale esercitate.

2.  A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organi di gestione dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla Legge Regionale 17 maggio 1994, n. 14 nonché dal Regolamento Regionale del 1 ottobre 2008, n. 6 e loro successive modificazioni, integrazioni e norme collegate.

3. Comunque l'Associazione potrà svolgere e/o partecipare ad ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola.

4. In particolare, oltre a quanto già stabilito dalle norme che regolano l'attività e i compiti degli organi di gestione degli A.T.C. della Regione Umbria, l'Associazione potrà:

a) promuovere ed organizzare attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza   faunistica;

b) studiare e programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat, nonché proporre i medesimi interventi agli organi competenti in relazione al territorio per qualunque ragione sottratto alla gestione programmata della caccia;

c) provvedere ad iniziative atte ad incentivare la collaborazione tra i cacciatori iscritti all'A.T.C. ed i proprietari e conduttori di aziende agricole per la ottimale gestione ambientale e ricostituzione della presenza faunistica sul territorio, prevedendo anche sistemi di incentivazione e premialità;

d) proporre eventuali deroghe o modificazioni delle modalità di prelievo in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;

e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;

f) organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico ed ambientale anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente;

g) provvedere all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14, 11° c., p.ti a), b), c), L. 157/92.

5. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione collaborerà con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguono fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fini di lucro.        

 

Art. 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1.    Sono organi dell'Associazione:

       - il Comitato di Gestione;

       - il Presidente;

       - l'Ufficio di Presidenza;

       - il Collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art. 4 - SOCI

1.  I soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti, Enti locali.

2. Possono essere soci esclusivamente Associazioni ed Enti pubblici che rispondano per ciascuna categoria ai seguenti requisiti:

a) Cacciatori: le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che siano presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.;

b) Agricoltori: le strutture locali sul territorio dell'A.T.C. delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale che partecipano al Consiglio Nazionale per l'Ambiente, che siano presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.;

d) Enti Locali: la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane o da chi per legge o regolamento ne continua gli scopi e/o le funzioni, nel cui territorio insiste l'A.T.C.

 

Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE - NOMINA    

            COMPOSIZIONE   DURATA  E CONVOCAZIONE

1.     La Provincia competente provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato.

2.     Il Comitato è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell’A.T.C.

3.     Il Comitato si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di Associazione privata di secondo grado, formato dalla Provincia interessata per territorio, dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

4.     Al Comitato è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

5.     Il Comitato di Gestione è composto da 20 membri di cui:

a) sei designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) sei designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’A.T.C. Perugia 1, secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti a livello di A.T.C. Perugia 1. In particolare, nel rispetto dei criteri di proporzionalità i membri entro 30 giorni dalla scadenza del mandato sono designati dalle stesse Associazioni, con le seguenti modalità:

- due membri per un numero di iscritti superiore a quattromila;

- un membro per un numero di iscritti fino a quattromila;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel consiglio nazionale per l’ambiente e presenti in forma organizzata e attiva  nel territorio dell’A.T.C.

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui due designati dalla Provincia competente per territorio, uno designato dall’UNCEM, o da chi per legge o regolamento ne continua gli scopi e/o le funzioni uno designato dall’ANCI.

5.bis   I componenti del Comitato all’atto della nomina e per tutta la  

          sua durata, assumono la qualifica di «Componente o                     Consigliere di Ambito Territoriale di Caccia»; tale qualifica,  

          anche in forma abbreviata purché inequivoca, insieme a quella                di Presidente, Coodinatore di Commissione permanente o                        temporanea, deve essere utilizzata negli atti in cui assuma

          rilievo la funzione esercitata o quando, in funzione di quella, si               agisce.

5.ter   Non appena nominati e comunque entro la prima seduta d’insediamento, i componenti del Comitato, forniscono all’A.T.C.:

a) generalità, residenza ed indirizzo;

b) indirizzo di posta elettronica certificata;

c) numero di telefono, fax, e-mail;

d) dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art.7 dello Statuto dell’A.T.C.

6.  Il Comitato resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.

          7.  I componenti del Comitato al termine del mandato possono         essere riconfermati.

8. I membri del Comitato che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono sostituiti dal Presidente della Provincia con altri delegati designati dai medesimi soci. I membri così nominati restano in carica per la residua durata del Comitato. Se il membro decaduto appartiene all'Ufficio di Presidenza, lo stesso Ufficio di Presidenza provvederà a formulare la proposta di sostituzione che verrà sottoposta all'approvazione del Comitato.

9.  Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione o delle Commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, anche in caso di svolgimento di missione.

9.bis I trattamenti economici di cui al comma precedente non possono essere  tra  loro cumulati nella stessa giornata. 

10.   L’ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabilite con atto della Giunta regionale.

11.  Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente recante l’ordine del giorno.

12.   Il Presidente convoca il Comitato almeno otto volte l’anno o ogni qualvolta venga richiesto da almeno un quarto dei componenti il Comitato stesso.

13.   La convocazione può essere effettuata per lettera, telegramma, fax, fonogramma o posta elettronica certificata con preavviso di almeno giorni sette sulla data della riunione. Tuttavia, in casi di urgenza, evidenziata nell’avviso di convocazione  il preavviso può essere ridotto a giorni due.

14.   Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione.

15.   Le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

16.   Le riunioni del Comitato, dell’Ufficio di Presidenza nonché delle Commissioni permanenti sono verbalizzate. La presenza dei componenti è comprovata mediante sottoscrizione  del registro delle presenze delle sedute del Comitato di Gestione o dell’Ufficio di Presidenza, negli altri casi mediante sottoscrizione del verbale. Il successivo allontanamento di alcuno dei componenti, risultante a verbale, non inficia la validità della seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato e dell’Ufficio di Presidenza  sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato, dell’Ufficio di Presidenza  o tra i dipendenti dell’A.T.C.

 

     Per le Commissioni Permanenti le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni sono svolte da persona individuata dal Coordinatore tra i membri nominati nella Commissione nonché tra i dipendenti dell’A.T.C.

 

Art.5-bis VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1.   Ove non si provveda mediante fono o video registrazione e successiva trascrizione, la verbalizzazione è svolta con mezzi di dattilografia elettronica o meccanica oppure a mano; in ogni caso in forma riassuntiva salvo che l’interessato non voglia far trascrivere le parole specifiche o già predisposte su apposito documento da allegare al verbale. 

2.     Alla fine di ogni seduta collegiale, il verbale, previa rilettura, è sottoscritto a pena di nullità da chi la presiede e dal segretario verbalizzante e, per presa visione, da ogni partecipante la seduta. Tale verbale costituirà l’originale di ogni deliberazione e, nel mentre potrà, senza formalità, essere rilasciato in copia ai presenti, lo stesso dovrà essere successivamente trascritto in un separato registro che conterrà in ordine cronologico, tutti i provvedimenti emessi dall’Ente anche ai fini della trasmissione alla Provincia competente ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Regionale 1 ottobre 2008 n. 6.

 

Art. 6 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione svolge nel rispetto dei compiti ed indirizzi assegnatigli da leggi e regolamenti, le seguenti attività:

1. Decide, su domanda, in ordine all’accesso dei cacciatori che hanno avanzato domanda nell’ambito di competenza;

2. Propone alla Provincia competente, il programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, comprendente:

a) i progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ambito;

b) gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) le immissioni di selvaggina;

d) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile;

e) i criteri per l’assegnazione dei settori di caccia al cinghiale, ad integrazione di quanto già previsto dal Regolamento Regionale 30 novembre 1999, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dell’apposito regolamento interno dell’A.T.C., assicurando che la prolungata o eccessiva durata delle funzioni esercitate dai referenti locali nominati dall’A.T.C. – salva la facoltà discrezionale della loro nomina o revoca - non vada a discapito dell’efficienza ed efficacia dell’azione gestionale dell’A.T.C. e, soprattutto, dell’imparzialità della loro azione;

f) i criteri per l’iscrizione dei selecontrollori ai distretti per la caccia di selezione cervidi e bovidi ad integrazione di quanto già previsto dal Regolamento Regionale 27 luglio 1999, n. 23 e dall’apposito regolamento interno dell’A.T.C. assicurando che la prolungata o eccessiva durata delle funzioni esercitate dai referenti locali nominati dall’A.T.C. – salva la facoltà discrezionale della loro nomina o revoca - non vada a discapito dell’efficienza ed efficacia dell’azione gestionale dell’A.T.C. e, soprattutto, dell’imparzialità della loro azione.

g)  l’assegnazione ad ogni distretto di un numero massimo di cacciatori abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi che sia adeguato e proporzionale rispetto al territorio, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dello stesso, considerando anche, il rapporto tra area boscata ed aree scoperte e quant’altro eventualmente specificato nell’apposito regolamento; gli stessi cacciatori devono essere iscritti in apposito elenco provinciale nonché con residenza venatoria nell’A.T.C. ripartendo, fra questi, i capi abbattibili, cosi come individuati nei piani di prelievo, provvedendo alla formulazione di graduatorie sulla base della partecipazione alle fasi di gestione e del comportamento tenuto in occasione della stagione venatoria precedente;

h) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

i) il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l’impianto di siepi, cespugli e alberature, per l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

j) i progetti e tutte le attività connesse e strumentali per la prevenzione dei danni alle colture agricole;

k) le modalità e le forme di conduzione delle zone di ripopolamento e cattura affidate in gestione.

3.  Esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso.

4. Provvede all’accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria ed all’erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dalla Legge Regionale n. 17 del 29 luglio 2009, (Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni.

5.  Delibera le eventuali modifiche allo Statuto, con la maggioranza assoluta rapportata al numero dei membri previsto dall’art. 4 comma 2 del RR 6/2008. sia in prima che seconda convocazione.

6.  Approva il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo.

7. Stabilisce le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell’A.T.C. nei limiti previsti dall’articolo 11, comma 6 della L.R. 14/1994 e successive modifiche. La quota versata all’A.T.C. scade con la fine della stagione venatoria, da comunque diritto all’addestramento e all’allenamento dei cani fino all’apertura della successiva stagione venatoria.

8. Promuove e organizza sul proprio territorio manifestazioni e attività di interesse venatorio.

9. Adotta, il piano annuale di gestione della specie cinghiale  finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell’ambiente e della fauna, anche in applicazione dell’art. 19 della L. 157/1992.

10. Redige per ogni specie (capriolo e daino) per sesso e classi di età piani di prelievo annuali nel rispetto delle finalità di cui all’art.1 del R.R. 27 luglio 1999, n. 23 che dovranno essere inviati alla Provincia la quale provvederà alla loro approvazione.

11. Può avvalersi di tecnici esperti per la elaborazione e   

      l’attuazione dei programmi e delle attività relative alla caccia.

12. Può delegare ai propri componenti l’esecuzioni di specifiche     attività e lo studio di determinate problematiche e ciò in via generale o di volta in volta  tramite commissioni.

13. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può attivarsi attraverso regolamenti interni, nonché contratti di ogni genere, per organizzare qualunque tipo di attività da svolgersi in materia faunistico - venatoria e ambientale.

14. Cura, eventualmente, anche in sinergia con altri soggetti pubblici o privati di adeguata capacità, la prima formazione, l’aggiornamento e la formazione continua delle figure dei collaboratori e/o referenti locali dell’A.T.C. nelle forme di caccia che, per l’attività gestionale, necessitino di tali figure.

15. Cura, eventualmente, anche in sinergia con altri soggetti pubblici o privati di adeguata capacità, l’istruzione dei cacciatori per quelle forme di caccia che, per la loro natura estremamente tecnica o, per la difficoltà della specie insidiata, necessitino della conoscenza di particolari tecniche e/o conoscenze.

16. Per l’attuazione delle finalità di cui ai precedenti commi 14 e 15 del presente articolo, l’A.T.C. può chiedere a coloro che frequentino tali corsi la partecipazione economica limitatamente al rimborso totale o parziale dei costi necessari all’attivazione degli stessi (L.R. 4 aprile 2012 n. 7 art. 24).

17. L’A.T.C. introduce tra i propri obiettivi primari, in stretta connessione con le finalità pubbliche perseguite dalle leggi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, elevazione degli standard minimi di comportamento propri di una moderna cultura ambientale, tra i cacciatori iscritti all’A.T.C., promuovendo le attività di varia natura che assicurino il raggiungimento di tali finalità delle quali, quello relativo alla  definitiva integrazione nel tessuto sociale come rispettosi e sicuri fruitori di uno dei beni, quello faunistico, considerato patrimonio indisponibile dell’intera comunità, rappresenta uno dei principali.

18. Per il proprio funzionamento il Comitato di Gestione può stipulare convenzioni oltre che con la Regione e la Provincia anche con l’ARUSIA, l’Agenzia Forestale e/o con tecnici faunistici in possesso di apposita qualificazione rilasciata da istituti universitari, enti pubblici e l’ISPRA al fine di acquisire le necessarie competenze tecnico – scientifiche (ai sensi del R.R. 6/2008 art. 6 comma 2).

19. Al fine di favorire la reintroduzione della piccola selvaggina stanziale, tenuto conto delle particolari vocazioni faunistiche, promuove la realizzazione di zone di rispetto venatorio e ne propone l’istituzione alla Provincia o ente preposti cercando la collaborazione dei proprietari e dei conduttori di fondi rustici per realizzare opere di miglioramento ambientale ed azioni di incremento e salvaguardia della fauna selvatica.

 

Art. 7- INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Non possono essere nominati componenti del Comitato di Gestione, e se nominati decadono dall'incarico, persone condannate a seguito di sentenza passata in giudicato per fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria ed ambientale, anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la sanzione penale dell'arresto.

2. L'ineleggibilità viene meno decorsi 5 anni dalla condanna.

3. I componenti del Comitato decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificato motivo;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all’incarico.

4. Qualora i soggetti di cui all’articolo 6 del comma 3, revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica e/o formale comunicazione alla Provincia competente.

5. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del Comitato e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell’A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all’Ufficio di Presidenza.

     Il componente del Comitato dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato.

6. I Comitati interessati decadono in caso di adozione da parte della Regione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è dichiarata dalla Provincia competente previa comunicazione del Servizio Regionale competente.

 

ART.7-BIS INCOMPATIBILITÀ        

1. I membri del Comitato non possono ricoprire contemporaneamente la funzione di membro e nello stesso tempo di Direttore tecnico o funzione equivalente e/o firmatario della Convenzione per la gestione della Zona di Ripopolamento e Cattura che l’A.T.C. gestisce per delega dalla Provincia.

2. Allo stesso modo non può ricoprire la funzione di Referente Locale   nell’ambito della gestione faunistica venatoria dei cervidi e bovidi, né quella di referente locale per la gestione venatoria del Cinghiale, salvo che il Comitato, in considerazione delle peculiarità della figure gestionali suddette, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, non rilasci eccezionalmente una speciale deroga all’uopo.

3.  Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, si trovino nelle condizioni indicate nei commi precedenti devono optare per la scelta di una delle funzioni con dichiarazione scritta da trasmettere all’A.T.C. entro trenta giorni; in difetto della dichiarazione di scelta, cessano automaticamente dalle funzioni incompatibili con quella di membro del Comitato, rimanendo  titolari solo di quest’ultima.

4. L’avvenuta decadenza si trasmette agli atti dipendenti dalla funzione incompatibile. 

 

Art. 8 - IL COMITATO DI GESTIONE - POTERI

1. Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri che le norme  

   statali o regionali o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi. In particolare, oltre a quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della legge 11.01.1992 n. 157 e dal Regolamento Regionale del 1 ottobre 2008, n. 6, tale organo:

a) elegge il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza e tra questi individua il componente dell’Ufficio di Presidenza più anziano di età per lo svolgimento delle funzioni vicarie di Presidente quando questi, ai sensi dell’art.8 comma 5° del R.R.  1 ottobre 2008 n. 6, è assente o impedito;

b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

c) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre e lo invia alla Provincia;

d) approva il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisore dei Conti;

e) stabilisce, ogni qualvolta lo ritiene necessario, forme di consultazione per i cacciatori iscritti all’A.T.C.;

f) individua forme di volontariato tra i cacciatori iscritti all’A.T.C., ai fini della collaborazione nella gestione della fauna e dell’ambiente sia in territorio a caccia programmata, sia in ambiti protetti;

g) instaura e risolve i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione professionale che risultino indispensabili per il funzionamento dell'A.T.C.;

h) tiene i rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello regionale o provinciale;

i) tiene i rapporti con gli Organi regionali e provinciali, nonché con l'eventuale Consorzio tra A.T.C.;

j) avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C.;

k) prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C.;

l) promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;

m) stabilisce le regole per l'impiego del lavoro volontario e ne disciplina le forme;

n) stipula convenzioni con organizzazioni socie dell'A.T.C. per la realizzazione degli obiettivi della gestione del territorio a fini faunistici (Oasi, Z.R.C., Centri pubblici, ecc...);

o) svolge i compiti che le norme europee, nazionali, regionali e provinciali attribuiscono all'A.T.C.;

p) nomina, per il perseguimento delle finalità istituzionali, da un minimo di tre ad un massimo di cinque Commissioni permanenti ed i relativi coordinatori con funzioni di consultazione, preparazione e studio oltre a Commissioni provvisorie e straordinarie.

 

 

 

 

Art. 8–BIS ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO      

                  DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti nominate ad inizio mandato dal Comitato sono:

a) Commissione per le Zone di Ripopolamento e Cattura,   

Selvaggina, Aree di Rispetto, Specie problematiche o   

opportuniste;

b) Commissione agricoltura;

c) Commissione gestione cinghiale;

d) Commissione cervidi e bovidi;

e) Commissione per la valorizzazione degli habitat naturali e    

 lo sviluppo della cultura ambientale.

2. L’elezione delle commissioni e del suo Coordinatore avviene con le forme previste per la nomina dell’Ufficio di Presidenza, senza «commissione elettorale» ed a scrutinio palese e, possibilmente, tra le persone in possesso di specifiche professionalità, esperienza, ed inclinazioni.

3. La Commissione permanente è diretta da un Coordinatore ed è composta oltre che dallo stesso da un massimo di ulteriori quattro membri.

4. La Commissione svolge il suo incarico su mandato specifico del Comitato e/o dell'Ufficio di Presidenza nei tempi e modi da essi stabiliti. Al di fuori delle suddette modalità, le riunioni della Commissione non danno diritto al compenso di cui all'art.5 comma 5 del R.R. 6/2008.

5. Le riunioni delle Commissioni sono indette dal Coordinatore che provvede a darne avviso senza formalità ai suoi componenti ed alla segreteria dell' A.T.C.

6. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare, previa richiesta all’Ufficio di Presidenza senza gettone di presenza, tutti gli altri membri  del Comitato.

7. Alle commissioni permanenti e straordinarie possono essere invitati anche soggetti esterni al Comitato, ed aventi lo scopo di analizzare le diverse problematiche della gestione e di svolgere le attività propedeutiche alle sedute ed alle decisioni del Comitato.

8. I membri dell’Ufficio di Presidenza possono partecipare a tutte le commissioni permanenti ma non possono essere nominati all’interno delle stesse.

 

Art. 9 - IL PRESIDENTE 

1. Il Presidente è eletto dal Comitato nel suo seno a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

2. In caso di mancata elezione entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Comitato, il Presidente della Provincia provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni e alla scadenza del   primo mandato può essere confermato una sola volta.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di        

   fronte  a  terzi e in giudizio.

5. Il Presidente convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza ed il Comitato di Gestione.

6. Il Presidente provvede alla redazione dell’ordine del giorno   

   delle sedute tenendo conto delle proposte dei componenti e     

   ne cura l’inoltro agli altri membri.

7. Il Presidente dell’A.T.C. ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile fissato dalla Giunta Regionale con l’atto di cui all’art. 5, comma 5 R.R. 6/08. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.

8. In caso di assenza o assoluto impedimento le funzioni di  Presidente sono svolte dal componente dell’Ufficio di Presidenza più anziano di età con le modalità di cui al successivo articolo 9-bis.

 

Art. 9-BIS DELLE FUNZIONI VICARIE DI PRESIDENTE

1.     Ai sensi dell’art. 8 comma 5° del Regolamento Regionale  1       ottobre 2008, n. 6  in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente dell'Ufficio   di Presidenza più anziano d'età individuato dal Comitato di Gestione. L’esercizio del suo mandato, qualora non sia       possibile acquisire il consenso espresso del Presidente, deve     essere, a pena di nullità insanabile, preceduto dall’accertamento dell’assenza o dell’assoluto impedimento del Presidente, da un’apposita deliberazione del Comitato di Gestione che indica     le ragioni ed il tempo strettamente necessario dell’esercizio        della funzione vicaria.

2. La spendita della funzione deve, a pena di nullità insanabile,

   essere preceduta dall’affermazione della propria funzione  

    vicaria.

3. Per singoli casi di mera rappresentanza, il Presidente può

    rilasciare delega ad un membro del Comitato.

 

Art. 10 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Gestione elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza che resta in carica per quattro anni e rappresenta l’organo esecutivo del Comitato di Gestione. E’ formato da tre membri oltre al Presidente.

2. E' altresì demandata all'Ufficio di Presidenza la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo, nonché dai provvedimenti urgenti che sono portati, a cura del Presidente, a ratifica del Comitato. Ad esso spetta, altresì, la predisposizione del bilancio preventivo e conto consuntivo.

3. L'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avviene a maggioranza semplice dei votanti senza contare gli astenuti ed a scrutinio segreto; ciascun votante può esprimere non più di tre preferenze.

3.bis Nella stessa seduta è possibile effettuare più scrutini successivi,     anche limitati a coloro che non abbiano raggiunto la       maggioranza necessaria nei precedenti scrutini, finché non   venga raggiunto il numero necessario dei componenti l’Ufficio    di Presidenza. Dopo la terza votazione che non abbia        completato il numero dei componenti, in deroga alle modalità di cui al comma tre, è considerato eletto chi avrà ottenuto la   cifra più alta fino al completamento, per singola votazione, del    numero totale dei componenti da eleggere, fermo restando, in     ogni caso, lo scrutinio segreto.

4. L’Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.  Oltre ai 4 membri effettivi, partecipano alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, i coordinatori delle Commissioni permanenti nominati dal Comitato all’inizio del suo mandato riferendo sui lavori delle Commissioni stesse.

6. Durante il tempo intercorrente tra la nomina del Presidente e la nomina dell’Ufficio di Presidenza, i poteri di questi, sono svolti in via sostitutiva e provvisoria, dal Presidente limitatamente al compimento degli atti urgenti ed indifferibili. 

 

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Comitato di Gestione nomina il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui il Presidente è designato dalla Provincia di Perugia.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e decade alla scadenza del Comitato di Gestione. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere revocati in caso di assenza a più di due sedute consecutive, senza giustificato motivo.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla   regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’A.T.C.

5. Assiste alle sedute del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, e solleva eventuali eccezioni di illegittimità in ordine alle disposizioni emanate dagli organi competenti;

6. Controlla, quando lo ritiene opportuno, ma almeno ogni tre mesi, la gestione economica e finanziaria, facendo ciò risultare da apposito verbale;

7. Esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo prima della loro presentazione per l’approvazione da parte del Comitato di Gestione, al quale fa conoscere il proprio parere con apposita relazione.

8. Il Collegio ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti dell’A.T.C. per il riscontro dell’osservanza delle norme di legge e dello Statuto.

 

Art. 12- CONTROLLO DEGLI ATTI E POTERE SOSTITUTIVO

1. Gli atti deliberativi del Comitato, previa archiviazione analogica e digitale vengono inviati in copia conforme entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia competente.

1.bis La trasmissione degli atti di cui al precedente comma si considera soddisfatta anche in via telematica.

1.ter Di regola quanto trasmesso lo è nella forma corrispondente a quanto trascritto nel registro di cui all’art.5-ter del presente Statuto salvo che motivi di urgenza, non consiglino la anticipata trasmissione anche dell’originale di seduta.

2. La Provincia verifica la corrispondenza con le finalità e le previsioni con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

3. In caso di non corrispondenza degli atti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, la Provincia entro 15 giorni li rinvia al Comitato che provvede ad annullarli o ad apportare le opportune modifiche.

4. In caso di inadempienza da parte dell’A.T.C., la Provincia attua il potere sostitutivo.

 

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il bilancio consuntivo è redatto secondo il principio della competenza.

3. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di Gestione è composto da:

a) quote versate dai cacciatori iscritti all’A.T.C. ed altre forme contributive;

b) finanziamento erogato dalla Provincia, ai sensi dell’art. 2 comma 1 Legge Regionale n. 37 del 24/12/2007;

c) eventuali fondi erogati dalla Provincia e dalla Regione per la realizzazione dei progetti di cui all’art. 29 Regolamento Regionale 6/08;

d) fondi erogati dagli enti competenti in riferimento alla L.R. 29 luglio 2009, n. 17 per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

e) eventuali fondi per progetti erogati dalla Comunità Europea o altri Enti.

 

Art. 14 – BILANCIO DI PREVISIONE

1. L’Ufficio di Presidenza redige il bilancio di previsione con le modalità previste dall’art. 18 del R.R. n. 6 del 1 ottobre 2008 ed acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti lo propone al Comitato di Gestione.

2. Copia integrale del bilancio di previsione annuale e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono depositati presso l’A.T.C. per la visione da parte dei membri del Comitato di Gestione.

3. Il Comitato di Gestione approva il bilancio preventivo annuale e lo trasmette alla Provincia entro il 30 Novembre di ogni anno.

4. Nessuna spesa fuori bilancio può essere assunta senza preventiva apposita deliberazione del Comitato o dell’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 15 – BILANCIO CONSUNTIVO

1. L’Ufficio di Presidenza redige il bilancio consuntivo con le modalità previste dall’art. 31 del R.R. n. 6 del 1 ottobre 2008 e previa approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti lo propone al Comitato di Gestione.

2.     Copia integrale del bilancio consuntivo e della relazione  

  del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono depositati  

  presso l’A.T.C. per la visione da parte dei membri del  

 Comitato di Gestione.

3.     Il Comitato di Gestione approva il bilancio consuntivo   

       dell’anno precedente entro il 31 marzo dell’anno  

       successivo.

4. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove ciò      accadesse per sopravvenienze passive e/o spese impreviste    intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo   dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale    ripianamento.

5. Eventuali utili andranno accantonati in apposita riserva.

 

 

 

Art. 16 – PERSONALE

  1.  Il Comitato stabilisce la dotazione organica del personale necessaria ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative di competenza e la sottopone all’approvazione della Provincia.

  2.  La Provincia o altri Enti locali il cui territorio ricade in quello gestito dall’A.T.C., forniscono il personale tecnico e amministrativo previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento delle attività proprie degli A.T.C.

  3.  Il Comitato dell’A.T.C. non può instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6 del 1 ottobre 2008.

 

Art. 17 – DOCUMENTAZIONE - ACCESSO AGLI ATTI

  1. Tutti gli atti e la documentazione relativa sono sempre a  disposizione dei componenti il Comitato di Gestione e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Essi potranno ottenerne copia  previa richiesta scritta.

  2. Tutti gli altri interessati dovranno osservare le prescrizioni in materia di accesso prescritte dagli artt. 22 e segg.ti della Legge 7.08.1990 n° 241.

  3. Il costo delle copie rilasciate a privati è pari a quello disposto dall’amministrazione provinciale per analoghi atti ed è riscosso in via breve dalla segreteria dell’A.T.C.; tali fondi fanno parte integrante del patrimonio mobiliare dell’A.T.C.

 4. È fatta salva l’applicazione delle norme di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

 

ART.17–BIS AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

  1. L’A.T.C. applica, in quanto compatibili, i principi e le direttive di cui al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)  in quanto che, gli stessi, sono considerati parte integrante degli scopi dell’A.T.C..

  2. A tal fine l’A.T.C. dispone di apposita sezione nel proprio sito web istituzionale denominata «Decreto legislativo 33/2013 - Amministrazione trasparente» secondo le prescrizioni di cui all’Allegato della Legge citata.

  3. Il Comitato nomina tra i suoi dipendenti, collaboratori o componenti il «Responsabile per la trasparenza» per l’attuazione delle prescrizioni della Legge.

 

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

   In caso di scioglimento l’intero patrimonio dell’associazione

   andrà devoluto ad associazioni e/o enti aventi finalità analoghe,

   salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

              

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle normative vigenti in materia e Regolamenti interni A.T.C. Perugia 1.

 

 

 

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